Per accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto nella ipotesi di crisi aziendale dall’art. 21, comma I, lettera
b), del d.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro richiedente non è tenuto
a raggiungere un determinato obiettivo finalizzato alla continuazione
dell’attività aziendale ed alla salvaguardia dell’occupazione, ma a
porre in essere il piano di risanamento già presentato e approvato, nel
rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
In queste obbligazioni, dunque, in cui l’oggetto è l’attuazione di un
complesso di attività volte alla continuazione dell’attività aziendale,
l’inadempimento del piano di risanamento coincide con il difetto di
diligenza nell’esecuzione delle predette attività (TAR Lazio, sez. III
bis, 14 marzo 2019 n. 3380)