In tema di licenziamento collettivo, la comparazione tra lavoratori deve effettuarsi nel rispetto della regola di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cc.
Detta regola risponde all’esigenza che ogni determinazione datoriale non si basi su regole astratte e predeterminate ma su misure destinate a precisarsi di volta in volta, ad attualizzarsi cioè in ragione delle specifiche caratteristiche della singola vicenda, delle circostanze sopravvenute e dei principi via via emergenti.
La buona fede, in altri termini, a meno che non la si voglia ridurre a mera ed ininfluente regola teorica, priva di alcuna rilevanza pratica e di qualsiasi significato, è chiamata ad assolvere compiti di particolare incisività proprio in quei settori, quali quelli del lavoro che, in ragione degli interessi coinvolti, richiedono non solo un costante e continuo adeguamento degli schemi normativi al mutare delle esigenze socio-economiche, ma anche una equilibrata conciliazione degli interessi confliggenti delle parti (Trib. Nocera Inferiore, sez. lav., 7 marzo 2017, n. 417)
