L’atto con il quale l’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 30 del dcr. lgs. n. 165/2001, presta il proprio assenso alla mobilità, seppure connotato da profili di discrezionalità, va, comunque, qualificato come un atto di gestione del rapporto di lavoro e, pertanto, la sua legittimità va accertata secondo parametri civilistici; conseguentemente, l’assenso preventivo incondizionato al trasferimento, costituendo un atto unilaterale recettizio, non è più revocabile (Trib. Nocera Inferiore, sez. lav., 15 maggio 2018)

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