Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ai sensi dell’art. 29, comma I, della legge n. 160/1975, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della S.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all’altra iscrizione, alla Gestione Separata); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Tribunale di Salerno, sezione lavoro, 12 settembre 2025, n. 1443)

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