R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 896 R.G.A.C. dell’anno 2020, vertente
TRA
Xxxxxxxxxx, in persona dei Curatori, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Comeglio, unitamente al quale e presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza F. Alario, n.1 giusta procura e decreto di autorizzazione reso dal GD, in atti
– Attrice –
E
Yyyyyyyy
– Convenuta –
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi, memorie e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela del Fallimento della società xxxxxxxxx. ha convenuto in giudizio la yyyyyyyyyyy al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti a favore della convenuta e, quindi, alla restituzione della somma pari ad € 120.833,16 ai sensi degli artt. 44, 161,167; in via subordinata ne ha poi dedotto la revocabilità ex art. 67, comma II L. Fall.
A sostegno della domanda la Curatela ha dedotto: a) che in data 28.01.16 è stata pubblicata istanza di ammissione alla procedura di concordato con riserva da parte della società in bonis; b) che con decreto del 19.02.2016 il Tribunale ha concesso termine di gg. 60 per il deposito della proposta; c) che dopo l’ottenimento di ulteriori proroghe, con decreto del 26.07.2016 il Tribunale di Nocera Inferiore ha ammesso la società alla procedura di concordato; d) che in data 08.02.2017, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n.9/2017 ha dichiarato il fallimento della società xxxxxxxxxxxxx; e) che in data 28.06.2016 l’attrice ha eseguito un primo pagamento per l’ importo di € 52.702,78; un secondo pagamento in data 14.12.2016 per l’ importo di € 65.331,00 e un terzo pagamento in data 16.12.2016 per un importo di € 2.799,00, tutti a favore della yyyyyyyyyyy; f) che tali pagamenti risultavano compiuti in assenza di autorizzazione ex artt. 161 e 167 LF, dovendosi qualificare correttamente alla stregua di atti di straordinaria amministrazione o comunque alla stregua di atti revocabili ex art. 67 LF.
Incardinato il giudizio, non si è costituita in giudizio la convenuta yyyyyyyyy sebbene ritualmente citata.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, la stessa è stata rinviata all’udienza del 23.02.2023 ai sensi ex art. 281 sexies cpc.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta yyyyyyyyyyyy non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
È circostanza provata che i pagamenti in questione sono stati compiuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 08.02.2017 e dopo la istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Nella procedura di concordato preventivo, e ciò a maggior ragione nell’ipotesi di procedura di concordato con “riserva” alla stregua dell’applicazione dell’art.161 sesto comma L.F., trova applicazione il principio in base al quale sono inefficaci o inopponibili alla stessa procedura (ed al fallimento che alla stessa consegua) i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par conditio creditorum e ciò a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest’ultima (e ciò può affermarsi anche a prescindere dal riconoscimento dell’applicabilità o meno dell’art. 44 l.f. anche alla procedura di concordato preventivo, applicabilità analogica della quale non manca peraltro qualche riconoscimento giurisprudenziale; cfr. Corte di Cassazione sent. 22916/2010).
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (sebbene in fattispecie del tutto analoga di presentazione di domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata) “la L. fall., art. 167, si limita a dichiarare l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione “durante la procedura” senza fare riferimento al decreto di ammissione; l’art. 168 l.fall. parallelamente ma più precisamente, fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore “dalla data della presentazione del ricorso”; le due norme sono accumunate dalla medesima “ratio”, presupponendo la regola, funzionale al principio della “par conditio creditorum”, di moratoria di tutti i pagamenti per tutto il tempo della procedura. E dunque, comune essendo lo scopo sotteso a tali disposizioni, la diversa formulazione letterale (il fatto cioè, che la prima norma usi l’espressione “durante la procedura” e la seconda più incisivamente faccia riferimento alla “data della presentazione della domanda”) non appare decisiva, dovendosi semmai ritenere che la sanzione di inefficacia riguardi anche i pagamenti compiuti prima del decreto di ammissione in considerazione dell’esigenza di evitare che, nel tempo intercorrente tra la data della domanda e quella del decreto di ammissione, si verifichino diminuzioni dell’attivo e deroghe alla “par conditio” che rischierebbero d’altronde di modificare le condizioni di ammissione esposte nel piano sottoposto all’esame del Tribunale.” (Cass. 13 luglio 2018, n.18729). Tale pronuncia si basa sull’affermazione del principio, ritenuto pacifico, secondo il quale, “in tema di concordato preventivo gli effetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della presentazione della domanda.” (cfr. anche Cass. 12 gennaio 2007 n. 578; cnf. Trib. Cosenza 19.12.2012 in redazione Giuffrè 2013; Tribunale di Padova, 9 maggio 2013, in redazione Giuffré 2013; Tribunale Modena 24.2.2014 in Fallimentopiù.it, 22 gennaio 2015; Tribunale di Massa, 1.2.2016 in redazione Giuffrè 2016).
Pertanto, può ragionevolmente concludersi che anche i pagamenti di debiti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, anche “con riserva”, effettuati dall’imprenditore tra la presentazione della domanda di ammissione alla procedura ed il fallimento, siano inefficaci nei confronti della massa ove non “legalmente” autorizzati dal Tribunale.
Ciò posto, bisogna ora affrontare la questione relativa alla qualificabilità degli atti in questione alla stregua di “straordinaria amministrazione”, solo in tal caso operando la sanzione dell’inefficacia.
In base alla costante ed uniforme dottrina e giurisprudenza, debbono intendersi atti di straordinaria amministrazione (quindi necessariamente soggetti all’autorizzazione del Tribunale) “tutti quegli atti che, considerati con specifico riguardo alla situazione del patrimonio dell’imprenditore, alla proposta e al piano, sono suscettibili di recare pregiudizio, sia pure potenziale, alla massa dei creditori e comunque alla soluzione concordataria e quindi rispetto alla definizione della crisi quale ipotizzata” ed ancora: “In tema di procedure concorsuali, in caso di presentazione di una domanda di concordato con riserva (ex art. 161, co. 7, fall.), l’imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. Di conseguenza vanno distinti gli atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione in considerazione della loro idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi ultimi e non dell’imprenditore insolvente” (cfr. Corte appello Napoli sez. V, 27/07/2022, n.3547).
Ora, nel caso di specie si discorre di tre pagamenti, effettuati nell’arco di pochi mesi nei confronti dello stesso creditore, per un ammontare complessivo di oltre 120.000 euro. Ove si consideri la situazione patrimoniale della società, per come documentata dalla curatela attrice, è bene evidente che tale complessivo esborso di denaro ha avuto la potenzialità di incidere notevolmente sull’equilibrio patrimoniale di una società che si trovava già in uno stato di evidente decozione (tant’è che di lì a breve sarebbe stata revocata la procedura di concordato e dato corso a quella fallimentare), ed al tempo stesso idoneo ad incidere notevolmente sulla stessa possibilità per la Violante Petroli di adempiere al concordato.
Proprio a riprova della particolare “delicatezza” della situazione della società si richiamano le stesse disposizioni dettate dal Tribunale in pendenza del termine di presentazione della domanda di concordato e del relativo piano, secondo cui si onerava la società di depositare un piano dettagliato delle operazioni di ordinaria amministrazione (cfr. decreto del 19.02.16) ed ancora nello stesso decreto di ammissione alla procedura, ove si diffidava la società finanche dal pagare i creditori in prededuzione senza autorizzazione del Tribunale (cfr. decreto del 26.07.2016).
Sulla base di tali considerazioni, i pagamenti in questione debbono ritenersi inefficaci ai sensi degli artt. 44, 161 e 167 LF.
Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita […].
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) Dichiara la contumacia della yyyyyyyyy;
2) Dichiara inefficaci nei confronti della Curatela attrice i pagamenti effettuati n favore della società convenuta, in data 28.06.2016 per € 52.702,78; in data 14.12.2016 per l’importo di € 65.331,00 ed in data 16.12.2016 per un importo di € 2.799,00;
3) Condanna la società convenuta alla restituzione dei suddetti importi, in favore della Curatela attrice, oltre interessi come per legge;
4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in € 8.750,00 per compensi ed euro 790,00 per spese, oltre accessori in misura di legge.
Nocera Inferiore, 23.02.2023
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
