Giudizio di ottemperanza e crediti di lavoro

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione Salerno, 18 febbraio 2026, n. 311

Deve ammettersi, in tema di rapporti di lavoro, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio “recupero” del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell’amministrazione del datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo darle attuazione,

O

Responsabilità dei sindaci per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 35/2025

Cass. civ., sez. I, 22/01/2026, n. 1390 – Cass. civ., sez. I, 22/01/2026, n. 1392

L’art. 2407, comma II, c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, in forza del principio generale previsto dall’art. 11, comma I, delle disposizioni sulla legge in generale, re-gola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che sono stati per intero commessi prima della sua entrata in vigore.

O

Pagamenti di debiti anteriori successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo

R E P U B BL I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

-Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 896 R.G.A.C. dell’anno 2020, vertente

TRA

Xxxxxxxxxx, in persona dei Curatori, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Comeglio, unitamente al quale e presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza F. Alario, n.1 giusta procura e decreto di autorizzazione reso dal GD, in atti

– Attrice –

E

Yyyyyyyy

Convenuta

OGGETTO: revocatoria fallimentare.

CONCLUSIONI: come da atti introduttivi, memorie e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela del Fallimento della società xxxxxxxxx. ha convenuto in giudizio la yyyyyyyyyyy al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti a favore della convenuta e, quindi, alla restituzione della somma pari ad € 120.833,16 ai sensi degli artt. 44, 161,167; in via subordinata ne ha poi dedotto la revocabilità ex art. 67, comma II L. Fall.

A sostegno della domanda la Curatela ha dedotto: a) che in data 28.01.16 è stata pubblicata istanza di ammissione alla procedura di concordato con riserva da parte della società in bonis; b) che con decreto del 19.02.2016 il Tribunale ha concesso termine di gg. 60 per il deposito della proposta; c) che dopo l’ottenimento di ulteriori proroghe, con decreto del 26.07.2016 il Tribunale di Nocera Inferiore ha ammesso la società alla procedura di concordato; d) che in data 08.02.2017, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n.9/2017 ha dichiarato il fallimento della società xxxxxxxxxxxxx; e) che in data 28.06.2016 l’attrice ha eseguito un primo pagamento per l’ importo di € 52.702,78; un secondo pagamento in data 14.12.2016 per l’ importo di € 65.331,00 e un terzo pagamento in data 16.12.2016 per un importo di € 2.799,00, tutti a favore della yyyyyyyyyyy; f) che tali pagamenti risultavano compiuti in assenza di autorizzazione ex artt. 161 e 167 LF, dovendosi qualificare correttamente alla stregua di atti di straordinaria amministrazione o comunque alla stregua di atti revocabili ex art. 67 LF.

Incardinato il giudizio, non si è costituita in giudizio la convenuta yyyyyyyyy sebbene ritualmente citata.

Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, la stessa è stata rinviata all’udienza del 23.02.2023 ai sensi ex art. 281 sexies cpc.

*

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta yyyyyyyyyyyy non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.

È circostanza provata che i pagamenti in questione sono stati compiuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 08.02.2017 e dopo la istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Nella procedura di concordato preventivo, e ciò a maggior ragione nell’ipotesi di procedura di concordato con “riserva” alla stregua dell’applicazione dell’art.161 sesto comma L.F., trova applicazione il principio in base al quale sono inefficaci o inopponibili alla stessa procedura (ed al fallimento che alla stessa consegua) i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par conditio creditorum e ciò a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest’ultima (e ciò può affermarsi anche a prescindere dal riconoscimento dell’applicabilità o meno dell’art. 44 l.f. anche alla procedura di concordato preventivo, applicabilità analogica della quale non manca peraltro qualche riconoscimento giurisprudenziale; cfr. Corte di Cassazione sent. 22916/2010).

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (sebbene in fattispecie del tutto analoga di presentazione di domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata) “la L. fall., art. 167, si limita a dichiarare l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione “durante la procedura” senza fare riferimento al decreto di ammissione; l’art. 168 l.fall. parallelamente ma più precisamente, fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore “dalla data della presentazione del ricorso”; le due norme sono accumunate dalla medesima “ratio”, presupponendo la regola, funzionale al principio della “par conditio creditorum”, di moratoria di tutti i pagamenti per tutto il tempo della procedura. E dunque, comune essendo lo scopo sotteso a tali disposizioni, la diversa formulazione letterale (il fatto cioè, che la prima norma usi l’espressione “durante la procedura” e la seconda più incisivamente faccia riferimento alla “data della presentazione della domanda”) non appare decisiva, dovendosi semmai ritenere che la sanzione di inefficacia riguardi anche i pagamenti compiuti prima del decreto di ammissione in considerazione dell’esigenza di evitare che, nel tempo intercorrente tra la data della domanda e quella del decreto di ammissione, si verifichino diminuzioni dell’attivo e deroghe alla “par conditio” che rischierebbero d’altronde di modificare le condizioni di ammissione esposte nel piano sottoposto all’esame del Tribunale.” (Cass. 13 luglio 2018, n.18729). Tale pronuncia si basa sull’affermazione del principio, ritenuto pacifico, secondo il quale, “in tema di concordato preventivo gli effetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della presentazione della domanda.” (cfr. anche Cass. 12 gennaio 2007 n. 578; cnf. Trib. Cosenza 19.12.2012 in redazione Giuffrè 2013; Tribunale di Padova, 9 maggio 2013, in redazione Giuffré 2013; Tribunale Modena 24.2.2014 in Fallimentopiù.it, 22 gennaio 2015; Tribunale di Massa, 1.2.2016 in redazione Giuffrè 2016).

Pertanto, può ragionevolmente concludersi che anche i pagamenti di debiti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, anche “con riserva”, effettuati dall’imprenditore tra la presentazione della domanda di ammissione alla procedura ed il fallimento, siano inefficaci nei confronti della massa ove non “legalmente” autorizzati dal Tribunale.

Ciò posto, bisogna ora affrontare la questione relativa alla qualificabilità degli atti in questione alla stregua di “straordinaria amministrazione”, solo in tal caso operando la sanzione dell’inefficacia.

In base alla costante ed uniforme dottrina e giurisprudenza, debbono intendersi atti di straordinaria amministrazione (quindi necessariamente soggetti all’autorizzazione del Tribunale) “tutti quegli atti che, considerati con specifico riguardo alla situazione del patrimonio dell’imprenditore, alla proposta e al piano, sono suscettibili di recare pregiudizio, sia pure potenziale, alla massa dei creditori e comunque alla soluzione concordataria e quindi rispetto alla definizione della crisi quale ipotizzata” ed ancora: “In tema di procedure concorsuali, in caso di presentazione di una domanda di concordato con riserva (ex art. 161, co. 7, fall.), l’imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. Di conseguenza vanno distinti gli atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione in considerazione della loro idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi ultimi e non dell’imprenditore insolvente” (cfr. Corte appello Napoli sez. V, 27/07/2022, n.3547).

Ora, nel caso di specie si discorre di tre pagamenti, effettuati nell’arco di pochi mesi nei confronti dello stesso creditore, per un ammontare complessivo di oltre 120.000 euro. Ove si consideri la situazione patrimoniale della società, per come documentata dalla curatela attrice, è bene evidente che tale complessivo esborso di denaro ha avuto la potenzialità di incidere notevolmente sull’equilibrio patrimoniale di una società che si trovava già in uno stato di evidente decozione (tant’è che di lì a breve sarebbe stata revocata la procedura di concordato e dato corso a quella fallimentare), ed al tempo stesso idoneo ad incidere notevolmente sulla stessa possibilità per la Violante Petroli di adempiere al concordato.

Proprio a riprova della particolare “delicatezza” della situazione della società si richiamano le stesse disposizioni dettate dal Tribunale in pendenza del termine di presentazione della domanda di concordato e del relativo piano, secondo cui si onerava la società di depositare un piano dettagliato delle operazioni di ordinaria amministrazione (cfr. decreto del 19.02.16) ed ancora nello stesso decreto di ammissione alla procedura, ove si diffidava la società finanche dal pagare i creditori in prededuzione senza autorizzazione del Tribunale (cfr. decreto del 26.07.2016).

Sulla base di tali considerazioni, i pagamenti in questione debbono ritenersi inefficaci ai sensi degli artt. 44, 161 e 167 LF.

Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita […].

P.Q.M.

Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:

1) Dichiara la contumacia della yyyyyyyyy;

2) Dichiara inefficaci nei confronti della Curatela attrice i pagamenti effettuati n favore della società convenuta, in data 28.06.2016 per € 52.702,78; in data 14.12.2016 per l’importo di € 65.331,00 ed in data 16.12.2016 per un importo di € 2.799,00;

3) Condanna la società convenuta alla restituzione dei suddetti importi, in favore della Curatela attrice, oltre interessi come per legge;

4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in € 8.750,00 per compensi ed euro 790,00 per spese, oltre accessori in misura di legge.

Nocera Inferiore, 23.02.2023

IL GIUDICE

Dr.ssa Aurelia Cuomo

Stati generali del diritto di internet e della intelligenza artificiale

IV edizione del convegno di tre giorni a cura dei proff. Francesco Di Ciommo e Giuseppe Cassano e in collaborazione con EY

Giovedì 28 novembre 2024 – Mattina

ore 8:00 Registrazione

ore 8:30 Saluti
Federico Freni Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze
A.I. ed il tema di una legislazione uniforme

Sandro Gozi Europarlamentare, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
La priorità della AI nel nuovo ciclo politico dell’UE

Modera
Roberto Pardolesi Professore Emerito di Diritto comparato, Università Luiss Guido Carli

Intervengono
Francesco Pizzetti Professore Emerito di Diritto costituzionale, Università di Torino
I veri rischi della IA, i limiti dello AI Act europeo e prospettive future

Alberto Gambino Professore di Diritto privato e Prorettore vicario, Università Europea di Roma
Il ddl 1146 sulla intelligenza artificiale

Marilù Capparelli Direttore degli Affari Legali di Google e Docente di Diritto e etica dell’intelligenza artificiale e del machine learning, European School of Economics
Le incertezze normative e gli investimenti dei big player

Giulio Centemero Capogruppo Commissione Finanza Camera dei Deputati, Componente intergruppo per l’Innovazione e Docente di Policy and Innovation Initiative, European School of Economics
Sandbox, nuove forme di regolamentazione, fintech, A.I.

Ugo Ruffolo Già Professore titolare della I Cattedra di Diritto civile, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Intelligenza Artificiale generativa e mediazione giuridica

Virgilio D’Antonio Professore di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Salerno
AI e decision making process in ambito giudiziario

Luca Di Donna Professore di Diritto privato, Sapienza Università di Roma
Responsabilità civile per i danni da intelligenza artificiale

ore 11:00
Modera
Andrea Zoppini Professore di Diritto civile, Università degli Studi di Roma Tre

Intervengono
Anna Carla Nazzaro Professoressa di Diritto privato, Università degli Studi Internazionali di Roma
I bias cognitivi dell’intelligenza artificiale

Lucilla Gatt Professoressa di Diritto civile, Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa
Biotecnologia e nuove entità viventi: l’anthrobot

Renato Clarizia Già Professore di Diritto civile, Università degli Studi Roma Tre
Il trattamento dei dati biometrici: il caso degli esami universitari online

Stefano Fratta Global Advocacy Director, Privacy Policy at Meta
Monetizzazione dei dati: il punto della impresa

Bruno Tassone Professore di Diritto privato comparato, Università Mercatorum
Monetizzazione dei dati: il punto del giurista

Antonio Musio Professore associato di Diritto privato, Università degli Studi di Salerno
Servizi di intelligenza artificiale e tutela dei minori

Giovedì 28 novembre 2024 – Pomeriggio

ore 14:30
Modera
Francesco Di Ciommo Prorettore e Professore di Diritto privato, Università Luiss Guido Carli

Intervengono
Giovanna Capilli Professoressa di Diritto privato, Università San Raffaele di Roma
Cybersecurity e prodotti: sfide e responsabilità nelle società interconnesse

Gaetana Natale
Avvocato dello Stato e Docente di Diritto europeo della IA, European School of Economics
Algoritmi e neuroscienze

Fabio Elefante Professore di Istituzioni di Diritto pubblico, Sapienza Università di Roma
Il diritto pubblico e la sfida della IA

Angelo Giuseppe Orofino Professore di Diritto Amministrativo, Università LUM
L’algoritmizzazione delle funzioni amministrative. Sfide ed opportunità

Andrea Carinci Professore di Diritto tributario, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Atti difensivi nel diritto tributario e IA

ore 16:15
Modera
Giuseppe Cassano Già Docente di Istituzione di Diritto privato, Università Luiss Guido Carli e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano, European School of Economics

Intervengono
Stefano Longhini Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’autore e Contenzioso. Direzione Affari Legali, RTI Spa
Uso distorto della IA e tutela delle imprese

Stefano Da Empoli Presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com)
Intelligenza artificiale, opportunità e rischi per le imprese

Matteo Fedeli Direttore generale SIAE
Creatività Artificiale e Diritto d’Autore: Opportunità e Sfide nell’Era dell’AI

Vincenzo Colarocco Avvocato, già Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici
Il fenomeno dei DeepFake, fra diritto privato e diritto commerciale

Giorgio Assumma Avvocato, già Presidente della SIAE
DeepFake e tutela della personalità
 

Venerdì 29 novembre 2024 – Mattina

ore 8:45
Modera
Francesco Di Ciommo Prorettore e Professore di Diritto privato, Università Luiss Guido Carli

Intervengono
Valeria Falce Professoressa di Diritto dell’Economia, Università Europea di Roma
Tecnologie abilitanti e AI Act. L’impatto per le imprese

Niccolò Abriani Professore di Diritto commerciale, Università di Firenze
Transizione digitale e politiche ESG: quale impatto sulla Corporate Governance?

Giovanni Capo Professore di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Salerno
L’intelligenza artificiale alla prova della crisi d’impresa

Pierluigi Matera Lecturer of Corporations, Boston University e Professore di Diritto privato comparato, Università degli Studi Link
Intelligenza Artificiale e attivismo degli azionisti: la corporate governance delle nuove generazioni

Giuliana Scognamiglio Professoressa di Diritto commerciale, Sapienza Università di Roma
Le decisioni automatizzate di impresa

Massimo Proto Professore di Diritto privato, Università degli Studi Link
IA e negoziazioni bancarie: la gestione dei dati nella valutazione del merito creditizio

ore 11:00
Modera
Giuseppe Cassano Già Docente di Istituzione di Diritto privato, Università Luiss Guido Carli e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano, European School of Economics

Intervengono
Virginia Zambrano Professoressa di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Salerno
Sport, IA e rivoluzione digitale

Vincenzo Franceschelli Già Professore di Diritto privato e Vicepresidente del CNU, AGCOM
Sport e robot

Riccardo Lanzo Avvocato partner di Lanzo&Partners Studio Legale, Esperto di Diritto delle nuove tecnologie
Impresa, IA ed Influencer

Matteo Flora Docente di Fondamenti di Sicurezza delle AI e delle Superintelligenze, European School of Economics
Impresa, IA e reputazione

Fabrizio Paonessa CEO di eNviro, Innovatore Digitale e Specialista R&D in AI, Big Data e IoT per sistemi avanzati di E-Governance
Impresa: un esempio produttivo di un sistema complesso gestito dalla IA
 

Venerdì 29 novembre 2024 – Pomeriggio

ore 14:00
Modera
Maurizio Bellacosa Professore associato di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli

Introduce
Paola Severino Presidente della Luiss School of Law e Professore Emerito di Diritto penale presso l’Università Luiss Guido Carli

Intervengono
Bruno Frattasi Direttore Generale, Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
L’architettura nazionale di cybersicurezza e la sfida dell’IA

Antonio Gullo Professore di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli
I riflessi penalistici dell’AI Act: uno sguardo d’insieme

Filippo Dinacci Professore di Diritto processuale penale, Università Luiss Guido Carli
Sequestro di dispositivi informatici, diritti dell’individuo e funzione di garanzia della proporzionalità

Luca Lupària Professore di Procedura penale, Università degli Studi Roma Tre
Le garanzie dell’imputato fra giustizia tecnologica, cybersecurity e AI

ore 15:45
Modera
Giuseppe Cassano Già Docente di Istituzione di Diritto privato, Università Luiss Guido Carli e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano, European School of Economics

Intervengono
Antongiulio Lombardi Direttore Affari Regolamentari, Wind Tre
AI Act: calendario delle prossime attività per le imprese, opportunità e rischi

Enrico Maria Cotugno Dirigente AgCom Ufficio vigilanza e tutela degli utenti
AI e consumatori

Stefano Previti Avvocato cassazionista
Impresa, investimenti e responsabilità del provider

Ranieri Razzante Membro Comitato Strategia per la IA presso Presidenza del Consiglio e Docente di Legislazione antiriciclaggio e cybercrime, European School of Economics
Impresa, intelligenza artificiale, riciclaggio

Daniele Caneva Law Leader Studio Legale Tributario EY, Responsabile del Dipartimento IP
AI: Strumento trasformativo dei processi del In-House Legal e questioni connesse alla Proprietà Industriale

Riccardo Bovetti Partner EY, Private Market AI Leader Italia
Traiettorie per l’adozione consapevole ed efficace dell’AI in azienda

Sabato 30 novembre 2024 – Mattina

In collaborazione con l’associazione ANDIG – Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica

ore 8:30
Modera
Giuseppe Italiano Prorettore e Professore di Computer Science, Università Luiss Guido Carli

Intervengono
Gianluigi Ciacci Docente di Diritto digitale e tutela dei dati, Università Luiss Guido Carli
IA e l’avvocato di domani

Donato Limone Già Professore di Informatica Giuridica, Direttore della “Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management”
Identità digitale europea certa, sicura, interoperabile. Il regolamento eIDAS (2024/1183) per amministrazioni pubbliche semplificate, trasparenti e digitali

Michele Iaselli Docente di Diritto digitale e tutela dei dati, Università Luiss Guido Carli
L’Intelligenza Artificiale tra innovazione e regolamentazione: un confronto tra Stati Uniti e Unione Europea

Giuseppe Corasaniti Professore di Informatica giuridica e Filosofia del Diritto digitale, Universitas Mercatorum di Roma
Sicurezza ed IA

Eugenio Prosperetti Docente di Diritto commerciale e nuove tecnologie, Università Luiss Guido Carli
Condizioni d’uso dei sistemi di AI generativa

Stefano Aterno Docente di AI, Machine Learning e Diritto, Università Luiss Guido Carli
Robot delinquere (non) potest?

ore 11:00
Modera
Guido Scorza Componente GPDP – Garante per la protezione dei dati personali
 
Angelo Costanzo Docente di Macchine intelligenti e diritto, Università Luiss Guido Carli
Logica umana e applicazioni della razionalità artificiale

Lorenzo Picotti Già Professore di Diritto penale, Università di Verona e Docente di Diritto penale dell’Informatica, European School of Economics
Risoluzioni “dell’AIDP” su intelligenza artificiale e sistema penale

Filiberto Brozzetti Docente di Data Protection Law, Università Luiss Guido Carli
Il diritto alla protezione dei dati personali nei contesti di conflitto armato 

Giovanni Buonomo Docente di Macchine intelligenti e diritto, Università Luiss Guido Carli
Macchine intelligenti e sentenza robotica

Fortunato Costantino Direttore Risorse Umane, Affari Legali e Societari Q8 e Docente di Teoria generale della sostenibilità ESG di impresa e della innovazione sociale, European School of Economics
Il diritto alla disconessione digitale

Ferruccio Maria Sbarbaro Professore associato di Diritto privato comparato, Università degli Studi Link
Algoritmi, intelligenza artificiale e personalità giuridica

Giusta causa di recesso

Il licenziamento per giusta causa può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l’elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l’interesse del datore di lavoro (Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, 15 novembre 2024, n. 1562)

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